Art. 11.
(Princìpi e obiettivi).

      1. La Repubblica promuove la memoria dei crimini nazifascisti assicurando la tutela e l'accesso ai relativi atti, documenti e testimonianze storici.
      2. Ai fini della presente legge, per crimine nazifascista s'intende ogni crimine effettuato per motivi razziali, religiosi, politici, di nazionalità o di rappresaglia, fra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945, a danno di italiani o di cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, da singoli o da gruppi sotto la direzione o in associazione o comunque ideologicamente ispirati da:

          a) il Governo della Germania nazista;

          b) il Governo della Repubblica sociale italiana;

          c) il Governo di un territorio occupato dalla Germania nazista o comunque costituitosi con l'assistenza o con la cooperazione della Germania nazista.

 

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